Distributore di AEE?

Gli obblighi previsti dalla normativa

Cosa deve fare il Distributore

Cosa devono fare i Distributori di AEE

I distributori di AEE sono obbligati a ritirare gratuitamente un RAEE domestico del quale l’utente/cliente intende disfarsi, nel momento in cui viene consegnata un’apparecchiatura nuova, a condizione che la nuova sia di tipo equivalente e la vecchia abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.

Il ritiro dei RAEE è dovuto e gratuito sia nel caso in cui il cittadino consegni al punto vendita del distributore il RAEE, sia nel caso in cui il distributore, consegnando al domicilio del cliente la nuova apparecchiature, ritiri la vecchia (equivalente).

Chi è il distributore/venditore?

Il Distributore/venditore è la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle Imprese che operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE sotto ogni forma inclusa quella Online (eCommerce) o più in generale con metodo “vendita a distanza”.

L’installatore o il gestore del centro di assistenza che vende le apparecchiature ai clienti assume la veste di distributore/venditore anche se l’attività di vendita non è per questo soggetto prevalente.

Il distributore può rifiutarsi di ritirare il RAEE in soli due casi:

  1. quando vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro stesso,
  2. quando risulti evidente che l’apparecchiatura usata non è completa dei suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

I distributori autorizzati all’attività di vendita di AEE domestiche devono:

  1. Iscriversi all’apposita sezione del Centro di Coordinamento RAEE indicando i luoghi di deposito preliminare e vendita.
  2. Organizzare il luogo di raggruppamento, deposito preliminare alla raccolta ai sensi delle regole previste nel D.lgs 49/2014.
  3. Tenere la documentazione prevista dalla normativa (DOCUMENTO DI TRASPORTO e Registrazione quantitativi RAEE).
  4. Assicurare il trasporto dei RAEE ritirati (in proprio o a mezzo di un trasportatore incaricato) verso una delle destinazioni di seguito indicate:
    • Il Centro di Raccolta del Comune dove il ritiro dovrà essere effettuato (come definito dall’art. 183 comma 1, lett. mm del D.lgs. 152/2006);

      in alternativa

    • Un Centro di Raccolta autorizzato ai sensi degli art. 208, 213 e 216 del D.lgs. 152/2006 (così come indicato all’art. 11 comma 2 del D.lgs. 49/2014);
    • Impianti autorizzati al trattamento dei RAEE disciplinato all’ art. 18 del D.lgs. 49/2014.
  5. Informare i consumatori sulla gratuità del ritiro uno contro uno.

Scegli la Qualità EasyRAEE

Affidati ad un gruppo nazionale in grado di fornirti tutto il supporto e gli strumenti di cui hai bisogno.