Distributore di AEE?

Gli obblighi previsti dalla normativa

Cosa deve fare il Distributore

Cosa devono fare i Distributori di AEE

I distributori di AEE sono obbligati a ritirare gratuitamente un RAEE domestico del quale l’utente/cliente intende disfarsi, nel momento in cui viene consegnata un’apparecchiatura nuova, a condizione che la nuova sia di tipo equivalente e la vecchia abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.

Il ritiro dei RAEE è dovuto e gratuito sia nel caso in cui il cittadino consegni al punto vendita del distributore il RAEE, sia nel caso in cui il distributore, consegnando al domicilio del cliente la nuova apparecchiature, ritiri la vecchia (equivalente).

Chi è il distributore/venditore?

Il Distributore/venditore è la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle Imprese che operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’AEE sotto ogni forma inclusa quella Online (eCommerce).

L’installatore o il gestore del centro di assistenza che vende le apparecchiature ai clienti assume la veste di distributore/venditore anche se l’attività di vendita non è per questo soggetto prevalente.

Il distributore può rifiutarsi di ritirare il RAEE in soli due casi:

  1. quando vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro stesso,
  2. quando risulti evidente che l’apparecchiatura usata non è completa dei suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

I distributori autorizzati all’attività di vendita di AEE domestiche devono:

  1. Iscriversi all’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, indicando sia i mezzi di cui si avvarranno, se effettueranno direttamente il trasporto, sia il luogo di raggruppamento, che potrà essere presso il punto vendita o altro luogo (art. 3 del DM 8 marzo del 2010 n. 65).
  2. Registrarsi al portale CdC RAEE (centro di coordinamento RAEE).
  3. Organizzare il luogo di raggruppamento, deposito preliminare alla raccolta presso il punto vendita o altro luogo dichiarato all’atto di iscrizione presso la sezione dell’ALBO competente.
  4. Tenere la documentazione prevista dalla normativa (SCHEDARIO e DOCUMENTO DI TRASPORTO).
  5. Assicurare il trasporto dei RAEE ritirati (in proprio o a mezzo di un trasportatore incaricato) verso una delle destinazioni di seguito indicate:
    • Il Centro di Raccolta del Comune dove il ritiro dovrà essere effettuato (come definito dall’art. 183 comma 1, lett. mm del D.lgs. 152/2006);

      in alternativa

    • Un Centro di Raccolta autorizzato ai sensi degli art. 208, 213 e 216 del D.lgs. 152/2006 (così come indicato all’art. 11 comma 2 del D.lgs. 49/2014);
    • Impianti autorizzati al trattamento dei RAEE disciplinato all’ art. 18 del D.lgs. 49/2014.
  6. Informare i consumatori sulla gratuità del ritiro uno contro uno.

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