Esclusioni e Sanzioni

La gestione semplificata dei Raee e le Sanzioni previste

Esclusioni e Sanzioni

Esclusioni e Sanzioni

ESCLUSIONI MUD E SISTRI

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione annuale sui rifiuti MUD.

Gli schedari utilizzati per l’annotazione dei RAEE sostituiscono a tutti gli effetti i registri di carico e scarico dei rifiuti.  Il documento di trasporto specifico per i RAEE sostituisce i formulari di identificazione dei rifiuti e non comporta obblighi inerenti al MUD e al sistema di tracciabilità SISTRI.

SANZIONI

Le sanzioni per l’inadempimento al regime uno contro uno sono disciplinate dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e si distinguono:

Omissioni del produttore AEE (art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 4

  • Che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali (30.000-100.000€);
  • Che non provvede a costituire la garanzia finanziaria (200-1.000 € per ciascuna AEE immessa sul mercato);
  • Che non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di AEE, le informazioni nel manuale (2.000-5.000 €) (art. 26 D.lgs. 49/2014);
  • Che non comunica agli impianti di trattamento ex articolo 27 D.lgs. 49/2014 le informazioni sulle nuove
  • AEE immesse sul mercato entro un anno dall’immissione (200-1.000 €);
  • Che non appone il simbolo bidone barrato o ne usa uno non conforme (200–1000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato);
  • Che senza iscrizione nel registro AEE immette sul mercato (30.000-100.000 €)(art. 29, comma 8 D.lgs. 49/2014);
  • Che non effettua l’iscrizione e la comunicazione al Registro AEE (2.000-20.000 €) (art. 29, comma 2 D.lgs. 49/2014);
  • Che immette sostanze vietate (RoHS) (50-500 € per ciascuna AEE immessa sul mercato oppure da 30.000-100.000 €);
  • Che immette sul mercato una AEE priva del marchio ex art. 28 (2.000-20.000 €);
  • Che non nomina, seppure tenuto in quanto autorizzato alla vendita di AEE in altro Stato nel quale non è stabilito, un rappresentante autorizzato estero. (200-1.000 € per ciascuna AEE immessa sul mercato).

Omissioni dell’impianto (art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49)

  • Che non si iscrive al registro predisposto dal Centro coordinamento di cui all’art. 33, comma 2 D.lgs. 49/2014 (2.000-20.000 €);
  • Che non invia la comunicazione annuale al Centro coordinamento RAEE delle quantità di RAEE trattati (2.000 20.000 €). In caso di comunicazioni inesatte o incomplete la sanzione è ridotta della metà. Reiterate violazioni dell’obbligo comportano la revoca dell’autorizzazione al trattamento.

Omesso ritiro ‘1 contro 1’ o 1 contro 0’ (art. 38 D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49)

Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico a fronte dell’acquisto di un AEE o, per i RAEE di piccolissime dimensioni senza obbligo di acquisto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Inoltre

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (art. 256 del D.lgs. 152/2006) e a quelle inerenti alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. 152/2006) di seguito:

  • Omessa tenuta dello Schedario o del Modulo di carico e scarico (art. 256 del D.lgs. 152/2006):

    Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

  • Documenti (semplificati) di trasporto RAEE (art. 256 del D.lgs. 152/2006):

    Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il documento previsto (formulario o documenti semplificati) ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

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