Normativa sui rifiuti RAEE

Normativa

DECRETO 9 marzo 2017, n. 68

Sulla G.U. del 27 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto 9 marzo 2017 n. 68, Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di AEE ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

 

VENDITA A DISTANZA (Art. 8 DM 121/2016)

Per la Vendita a distanza dei distributori (anche in versione televendita o vendita elettronica), qualora venga effettuato il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’«uno contro zero», i distributori si possono avvalere del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza, oppure possono provvedere ad organizzare direttamente tale  attività in conformità alle disposizioni del Decreto stesso (DM 121/2016).

I distributori si assicurano che l’utilizzatore finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni e che tale ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che l’utilizzatore finale sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.

 

Decreto 25 luglio 2016 

Il decreto 25 luglio 2016 definisce le misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei RAEE.

Decreto Ministeriale 17 giugno 2016

Il DM del 17 giugno 2016 definisce la tariffa per la copertura degli oneri di monitoraggio e controllo del sistema relativo alla gestione dei RAEE a carico dei produttori di nuove apparecchiature. Il DM arriva in attuazione dell’art. 41 del D.lgs. 49/2014, che pone in carico ai produttori di AEE gli oneri relativi alle attività di monitoraggio e gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Decreto 10 giugno 2016 n. 140

Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili/e di AEE, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49, in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE.

Decreto 31 maggio 2016 n. 121

Il Decreto regola le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di RAEE di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici così come definiti all’art. 4, comma 1, lettera l) del medesimo decreto legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio di ritiro dell’uno contro zero) e in particolare definisce:

  1. le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, così come definiti all’art. 4, comma 1, lettera f), del D.lgs. 49/2014 da parte degli utilizzatori finali;
  2. i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all’interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
  3. i requisiti tecnici e le modalità per l’effettuazione del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
  4. i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c), fino a un Centro di Raccolta oppure a un impianto di trattamento.

D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49:

Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in vigore dal 12 aprile 2014, riscrive la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Restano ferme le finalità con cui è stato istituito il sistema RAEE, ma vengono accentuati gli aspetti relativi all’efficiente produzione e progettazione, riducendo gli impatti negativi e migliorando l’efficacia dell’uso delle risorse, in attuazione dei principi comunitari di precauzione e prevenzione e per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.

La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo e qualora non sia possibile rispettare i criteri di priorità, i RAEE raccolti separatamente sono avviati ad un trattamento adeguato. Le novità principali del decreto di recepimento italiano in coerenza con quanto previsto dalla direttiva avranno due periodi di applicazione.

Un primo periodo (cd “chiuso”), vigente dal 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del Decreto, che riguarda gli AEE attualmente previsti, cui si aggiungono i pannelli fotovoltaici, si conclude il 14 Agosto 2018. Un secondo periodo, (cd “aperto”), decorrente dal 15 agosto 2018, che riguarda tutte le  apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato (riportate in allegato III del D.lgs. ed esemplificate in allegato IV). Fra le disposizioni che caratterizzano il decreto vediamo l’estensione del concetto uno contro uno con l’inserimento della possibilità per l’utilizzatore finale di usufruire dell’uno contro zero, che prevede il conferimento di un piccolissimo elettrodomestico (dimensioni non superiori ai 25 cm) presso un punto vendita, gratuitamente e senza obbligo di acquisto di altre AEE.

Legge 11 agosto 2014, n. 116:

(art. 13, c. 4-bis) conversione del Dl 91/2014 (in vigore dal 21 agosto 2014), modifica il D.lgs. 49/2014, inserendo alcune disposizioni riferite ai Sistemi Collettivi e in particolare:

  • L’adesione ai Sistemi Collettivi per la gestione dei RAEE è libera e non può essere ostacolata dalla fuoriuscita da un consorzio per aderire ad un altro;
  • L’obbligo della forma scritta per i contratti stipulati dai Sistemi Collettivi per la gestione dei RAEE a pena di nullità;
  • Lo statuto tipo dei Sistemi Collettivi assicura che essi siano dotati di adeguati organi di controllo, tra cui anche l’organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese per i reati di manager e dipendenti);
  • Limite minimo di rappresentanza alla costituzione di sistema collettivo, nella misura superiore almeno al 3%, in almeno un raggruppamento, della quota di mercato di AEE immessa complessivamente sul mercato nell’anno solare precedente.

D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151:

Il Decreto che ha introdotto in Italia la disciplina europea (direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE) relativa alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e alla corretta gestione dei rifiuti derivanti da tali apparecchiature (RAEE) è stato abrogato dal D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, in vigore dal 12 aprile 2014, ad esclusione di alcuni articoli che conservano validità.

DM 25 settembre 2007, n. 185:

Istituzione e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei (RAEE), Costituzione e funzionamento di un Centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza deiv Sistemi Collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli art. 13 comma 8, e 15 comma 4 del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

ATTENZIONE -> il D.lgs. 49/2014 ha abrogato gli articoli: 9 commi 2 e 4, 10, 13 comma 2, 14 del DM 185/2007.

DM 8 marzo 2010, n. 65:

Regolamento che definisce modalità di gestione semplificate per il ritiro dei RAEE domestici e professionali da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica.

Variazioni

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del DM 65/2010, l’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione, secondo il modello di domanda approvato dal Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali riportato nella Delibera n. 3 del 3 settembre 2014***.

Rinnovo Iscrizione

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni (art. 3 comma 4 del DM 65/2010).

Diritto annuale

L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50,00 euro, rideterminabile ai sensi dell’art. 21 del DM 8 aprile 1998, n. 406.

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