RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Sono RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guaste, inutilizzate, o obsolete e che ai sensi della normativa ambientale si considerano rifiuti (art. 183, comma 1, lett. a) del D.lgs. 152/2006), inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, quando si assume la decisione di disfarsene.
RAEE provenienti dai nuclei domestici
Sono considerati RAEE domestici (art. 4 comma 1 punto l) del D.lgs. 49/2014) quelli originati da nuclei domestici e quelli di origine commerciale, industriale e istituzionale che per natura e quantità possono essere considerati
analoghi a quelli originati dai nuclei domestici.
I rifiuti di cui alle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici – RAEE DUAL USE .
Il finanziamento dei costi di gestione dei RAEE domestici può avvenire attraverso l’applicazione dell’ecocontributo RAEE, ossia un sovrapprezzo applicato alla vendita di nuovi prodotti, evidenziato in fattura, che racchiude le spese sostenute per il trattamento, recupero e smaltimento di questa categoria. I RAEE domestici, di norma, vanno al Centro di Raccolta comunale o a un Centro di Raccolta privato.
RAEE professionali
Sono considerati RAEE professionali (art. 4 comma 1 punto m) del D.lgs. 49/2014) tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche diversi da quelli prodotti da nuclei domestici.
I RAEE professionali sono destinati agli impianti di trattamento autorizzati indicati dal produttore (o da uno dei Consorzi del gruppo ECOPED).
Come è possibile inquadrare la differenza fra RAEE domestici e RAEE professionali?
La differenza tra RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali riguarda unicamente la tipologia di AEE e non la provenienza. Rimane comunque valida la differenza di finanziamento per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento.
Per i RAEE professionali valgono regole parzialmente diverse da quelle vigenti per i RAEE domestici, poiché fondamentalmente diverso è il criterio di responsabilità sulle quali si fondano. Infatti, responsabili della gestione dei RAEE professionali, in tutte la fasi, restano sempre i produttori delle AEE originarie, anche per quanto riguarda la fase del ritiro “uno contro uno” e del trasporto ai Centri di raccolta. Alcune operazioni, come vedremo, possono essere delegate ai distributori, con incarico formale del produttore delle AEE.
Raggruppamenti RAEE
I RAEE sono suddivisi in 5 raggruppamenti, al fine di ottimizzare la logistica e il trattamento.
I raggruppamenti di RAEE sono quelli definiti all’Allegato I del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 (art. 4 comma 1, lett. oo del D.lgs. 49/2014), precisamente:
- R1 – Grandi elettrodomestici: frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.;
- R2 – Altri grandi elettrodomestici: lavatrici, forni, cappe, ecc.;
- R3 – TV e monitor;
- R4 – Elettronica di consumo: aspirapolvere, PC, telefoni, hi-fi, ecc.;
- R5 – Sorgenti luminose.
Nel “Centro di Raccolta dei RAEE” (Centro di Raccolta definito e disciplinato ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), D.lgs. 152/2006, e s.m.i.) le diverse tipologie di RAEE previste dall’ Allegato I e dettagliate nell’Allegato II, sono organizzate mediante deposito preliminare alla raccolta, differenziandone i raggruppamenti (art. 4 comma 1, lett. mm del D.lgs. 49/2014).
RAEE equivalenti
Sono definiti RAEE equivalenti (art. 4 comma 1 punto n) del D.lgs. 49/2014) quelli ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, avente la stessa funzione.
RAEE di piccolissime dimensioni
Sono RAEE di piccolissime dimensioni quelli le cui dimensioni esterne sono inferiori a 25 cm (art. 4 comma 1 punto f) del D.lgs. 49/2014).
Componenti e Pannelli fotovoltaici:
- I componenti e i materiali di consumo (CD, DVD, audiocassette, cartucce, toner) non sono RAEE a meno che non siano contenuti all’interno di un RAEE al momento della sua dismissione (art. 4, comma1, lett. e D.gs 49/2014);
- Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici: sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di raccolta” nel deposito preliminare alla raccolta n. 4 (R4), secondo l’Allegato I del decreto 25 settembre 2007, n. 185;
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